Consulente finanziario
AUTONOMO
È una figura professionale che consiglia Privati ed Aziende ad investire e gestire al meglio gli interessi dei propri Clienti, è remunerato esclusivamente a parcella in modo trasparente come un commercialista, un avvocato o un architetto (da qui il termine Fee-only).
CFA
Consulente Finanziario Autonomo (Indipendente)
Il consulente finanziario indipendente (a livello normativo consulente finanziario autonomo - CFA) è un professionista remunerato esclusivamente a parcella dal proprio cliente, come un commercialista, un avvocato o un architetto (da qui il termine Fee-Only).
Il CFA non può per legge, e per etica professionale, ricevere alcun compenso diretto o indiretto per la sua attività di consulenza da nessun intermediario quali ad esempio Banche, SGR, SIM o Compagnie assicurative.
Il CFA presta esclusivamente il servizio di consulenza e assistenza ai Clienti per la corretta pianificazione del loro patrimonio.
Al CFA, per disposizioni normative, è fatto divieto assoluto di disporre operazioni di qualunque tipologia su intermediari per conto del cliente. Il patrimonio del cliente rimane sempre depositato presso l’intermediario di propria fiducia.
Il CFA è un soggetto vigilato dall’organismo dei consulenti finanziari OCF.
Il CFA analizza e seleziona una vasta gamma di strumenti finanziari presenti sul mercato in totale assenza di Conflitto di Interessi perché non deve vendere alcun prodotto, non ha budget da rispettare o obiettivi di vendita da raggiungere.
Per il risparmiatore tutto questo si traduce non solo in minori costi sostenuti ma soprattutto, in scelte di investimento più adeguate per le sue reali esigenze perché il CFA fa davvero l’interesse del cliente.
Servizi
ACF
Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet acf.consob.it
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